AL SEGUENTE LINK L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 2 APRILE 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5409

Si fa inoltre presente che alla luce di quanto disposto dal D.L. 31.3.2021 n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.79 del 01-04-2021, efficace fino al 30 aprile 2021, si evidenzia quanto segue:
Funzionamento delle istituzioni scolastiche collocate in Regioni/Territori definiti in “zona rossa”
di cui al Capo I, articolo 2:
1. è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65;
2. è altresì svolto in presenza il servizio nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo ove tale modalità è autorizzata per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
3. funzionano invece in Didattica a Distanza le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.
Riguardo al precedente punto 3), resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario:
a. l’uso dei laboratori per il conseguimento degli obiettivi didattici specifici degli indirizzi di studio;
b. mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal D.M. n. 89 del 7 agosto
2020 e dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe, che sono in Didattica Digitale Integrata.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, visti alcuni quesiti pervenuti a questo ufficio, va tenuto presente che la quota di alunni frequentanti in presenza le istituzioni scolastiche collocate in
zona rossa, per i casi di cui ai precedenti punti a) e b), non può eccedere quella prevista per le istituzioni scolastiche collocate in zona gialla od arancione, per evidenti ragioni di prevenzione
del contagio.